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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 17/10/1973 (Rv. 366088 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - SCRITTURE DIFENSIVE DEL RESISTENTE - OGGETTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366088-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - SCRITTURE DIFENSIVE DEL RESISTENTE - OGGETTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - PRECLUSIONE.*

Benche il ricorso per regolamento di Competenza sia annoverato dallo art 323 cod proc civ fra i mezzi di impugnazione, non vale per esso la regola generale dettata dall'art 334 - che ammette l'impugnazione incidentale - ad essa derogando le Disposizioni dell'art 47 dello stesso codice. Cio non toglie che nelle scritture difensive previste da tale ultima norma le parti possano dedurre argomenti intesi a dimostrare quale sia, a loro avviso, anche in contrasto con la sentenza impugnata, il giudice competente. Ma gli argomenti deducibili debbono pur sempre riguardare la Competenza. (nella specie la SC, enunciando i principi di cui in massima, ha ritenuto irricevibile una domanda di Cassazione senza rinvio proposta dal resistente nella memoria difensiva, in cui egli sosteneva che nessun giudice avrebbe potuto pronunziare sull'istanza di separazione personale perche proposta avanti il giudice a quo, in modo irrituale). (V 1486/71, mass n 351809).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)