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Sez. 3, Sentenza n. 2772 del 11/07/1975 (Rv. 376782 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - SU QUESTIONI PRELIMINARI, PREGIUDIZIALI O CONSEGUENZIALI (NELLA SPECIE, IN MATERIA DI SPESE GIUDIZIALI) - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376782-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - SU QUESTIONI PRELIMINARI, PREGIUDIZIALI O CONSEGUENZIALI (NELLA SPECIE, IN MATERIA DI SPESE GIUDIZIALI) - INAMMISSIBILITA.*

Per il regolamento di Competenza non vale la regola generale dell'art 334 cod proc civ, che ammette l'impugnazione incidentale, e cio tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali alla statuizione sulla Competenza, quanto se si tratti di questioni conseguenziali, poiche in tale Sede possono essere poste solo questioni attinenti alla designazione del giudice competente. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto con riguardo alla pronuncia sulle spese giudiziali). (Conf 2052/74, mass n 370334; 2613/73, mass n 366088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)