Sez. 3, Sentenza n. 2772 del 11/07/1975 (Rv. 376782 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - SU QUESTIONI PRELIMINARI, PREGIUDIZIALI O CONSEGUENZIALI (NELLA SPECIE, IN MATERIA DI SPESE GIUDIZIALI) - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RICORSO INCIDENTALE - SU QUESTIONI PRELIMINARI, PREGIUDIZIALI O CONSEGUENZIALI (NELLA SPECIE, IN MATERIA DI SPESE GIUDIZIALI) - INAMMISSIBILITA.*
Per il regolamento di Competenza non vale la regola generale dell'art 334 cod proc civ, che ammette l'impugnazione incidentale, e cio tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali alla statuizione sulla Competenza, quanto se si tratti di questioni conseguenziali, poiche in tale Sede possono essere poste solo questioni attinenti alla designazione del giudice competente. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto con riguardo alla pronuncia sulle spese giudiziali). (Conf 2052/74, mass n 370334; 2613/73, mass n 366088).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)