Sez. L, Sentenza n. 2223 del 24/07/1974 (Rv. 370596 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 6 TERZO COMMA DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - IMPRESE CON DIPENDENTI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTO CONTRIBUTO ALL'INAM - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 6 TERZO COMMA DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - IMPRESE CON DIPENDENTI ASSISTITI DALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTO CONTRIBUTO ALL'INAM - SUSSISTENZA.*
Poiche a seguito della fusione nell' INAM degli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138 tale istituto e l'unico soggetto che giuridicamente presta l'assistenza malattia, sono tenute a pagare il contributo previsto dall'art 6, terzo comma, della legge 4 agosto 1955 n 692 anche le imprese i cui dipendenti vengono assistiti dalle casse mutue aziendali e che a queste ultime versano normalmente i contributi, in quanto anche l'assistenza malattia prestata da queste casse e in definitiva riconducibile all' INAM, che pertanto e legittimato a chiedere il pagamento del contributo in questione. (V 3391'72, mass n 361251).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)