Sez. L, Sentenza n. 386 del 01/02/1975 (Rv. 373629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - ESTENSIONE AI PENSIONATI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ALIQUOTA DELLO ZERO E QUARANTA PER CENTO PREVISTA DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - SOGGETTI OBBLIGATI - AZIENDE EROGANTI DIRETTAMENTE L'ASSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - ESTENSIONE AI PENSIONATI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ALIQUOTA DELLO ZERO E QUARANTA PER CENTO PREVISTA DALL'ART 6 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - SOGGETTI OBBLIGATI - AZIENDE EROGANTI DIRETTAMENTE L'ASSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO.*
L'art 6 della legge 4 agosto 1955 n 692, secondo cui i contributi dovuti per i 'lavoratori assistitì dall'INAM sono aumentati dello zero e quaranta per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'estensione ai pensionati dell'assistenza malattia, deve essere interpretato nel senso che tale aliquota supplementare riguarda tutti gli assistiti di diritto, e non di fatto, da parte di detto istituto e, pertanto, deve essere corrisposta a quest'ultimo anche dalle aziende che, pur trovandosi nelle stesse condizioni delle aziende aventi una propria cassa mutua, eroghi direttamente l'assistenza attraverso la direzione aziendale. (V 2223/74, mass n 370596).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)