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Sez. 2, Sentenza n. 3070 del 19/04/1988 (Rv. 458591 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL SOCCOMBENTE - SOTTRAZIONE ALLA DISCIPLINA EX ART. 91 COD. PROC. CIV. IN RAGIONE DELLA NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA PER VIOLAZIONE DI NORME PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458591-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL SOCCOMBENTE - SOTTRAZIONE ALLA DISCIPLINA EX ART. 91 COD. PROC. CIV. IN RAGIONE DELLA NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA PER VIOLAZIONE DI NORME PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo delle parti di anticipare il compenso al consulente tecnico è condizionato alla sola nomina del consulente da parte del giudice e del deposito della relazione, ai sensi dell'art. 90 cod. proc. civ., senza che l'Obbligo del soccombente per il rimborso della relativa spesa sia sottratto alla comune disciplina delle spese processuali disposta dall'art. 91 cod. proc. civ. in ragione della nullità della consulenza tecnica per violazione di norme processuali (nella specie per omesso avviso alle parti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)