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Sez. 2, Sentenza n. 234 del 05/01/2011 (Rv. 616129 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Esecuzione di attività non utilizzabile neppure astrattamente, nel processo - Diritto al compenso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616129-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il diritto del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ed attualmente degli artt. 49 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso al c.t.u. nonostante la declaratoria di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)