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Sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 (Rv. 651392 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione in appello - Sussistenza - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651392-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)