Sez. 3, Sentenza n. 20172 del 25/09/2014 (Rv. 632988 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda giudiziale - Pluralità di "causae petendi" - Accoglimento della domanda in base ad una sola - Onere di proporre appello incidentale in relazione alle ragioni non esaminate - Insussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle "causae petendi", fungibilmente poste a fondamento della stessa, non implica, per la parte vittoriosa, l'onere di proporre appello incidentale per far valere le "causae petendi" non esaminate dal giudice di primo grado, né quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto - in un caso in cui era stata proposta in primo grado domanda di risarcimento danni facendo valere, in via di principalità, la responsabilità contrattuale del convenuto e, in via gradata, la responsabilità aquiliana dello stesso - che la richiesta di integrale conferma della sentenza impugnata non potesse far presumere una rinuncia alla domanda subordinata, per superare la quale occorreva un'espressa riproposizione della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)