diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020 (Rv. 659863 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE | Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659863-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)