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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021 (Rv. 661007 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Legittimazione dell'avente causa alla riscossione del credito sociale - Sussistenza - Condizioni - Allegazione e prova della successione nella titolarità del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2021-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661007-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)