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Sez. 5, Sentenza n. 2243 del 31/01/2011 (Rv. 616497 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile non iscritto al catastato - Compravendita soggetta ad IVA conclusa nel periodo transitorio successivo alla soppressione dell'INVIM - Applicazione di tale imposta - Dichiarazione nell'atto delle parti di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Possibilità - Obbligo per l'ufficio di procedere anche ad accertamento del diverso valore a fini IVA - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616497-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, qualora una compravendita immobiliare soggetta ad IVA sia stata posta in essere nel periodo transitorio regolato dall'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, successivo alla soppressione dell'imposta, e riguardi un immobile non ancora iscritto al catasto con attribuzione di rendita, con riferimento al quale le parti nell'atto di trasferimento hanno dichiarato di volersi avvalere, al solo fine della determinazione del valore degli immobili alla data del 31 dicembre 1992 e dell'applicazione dell'INVIM, della procedura di cui all'art. 12 del d.l. 3 aprile 1988, n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio può stabilire il valore del bene, ai sensi del medesimo art. 12 del d.l. n. 70 cit. autonomamente con riferimento all'INVIM, senza essere obbligato a procedere ad accertamento del valore del bene anche ai fini IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)