Sez. 5, Sentenza n. 12680 del 13/06/2005 (Rv. 581784 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Sistema della legge istitutiva dell'imposta - Correlazione con altre imposte (registro e IVA) - Accertamento INVIM - Potere autonomo - Esclusione - Norma transitoria di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992 (abrogativo dell' INVIM) - "Ratio" - Abrogazione dei criteri di correlazione con altre imposte - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa all'applicazione dell'imposta soppressa ad atto di alienazione soggetto ad IVA. .
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM e nel sistema del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta, emerge che quando l'imposizione relativa all'incremento di valore sugli immobili sia collegata ad altra imposizione relativa ad imposte diverse (l'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto), ma occasionate dallo stesso evento, il potere di accertamento ai fini INVIM è privo di autonomia ed è strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini delle predette altre imposte. La norma di cui all'art. 17 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che ha abrogato l'INVIM e ne ha allo stesso tempo prevista la "sopravvivenza" per un periodo transitorio, non ha alterato questi meccanismi, in quanto essa risponde alla sola "ratio" di definire i limiti temporali della legittimità di applicazione di un'imposta abrogata. Ne consegue che, laddove il contribuente - in relazione ad una vendita immobiliare realizzata nel "periodo transitorio" di (prosecuzione della) applicazione dell'imposta soppressa, dichiari (come nella specie) un valore finale ai fini INVIM coincidente con il corrispettivo (denunciato e conseguito) ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria, per contestare la congruità del corrispettivo, deve necessariamente procedere ad un autonomo accertamento ai fini IVA (che ha correlati effetti ai fini INVIM), non essendo quel valore altrimenti sindacabile mediante l'esercizio dei soli poteri accertativi ai fini INVIM.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)