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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 09/12/1970 (Rv. 349009 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - RINUNZIA ESPRESSA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - RINUNZIA TACITA - ESIGENZA DI FORMA PARTICOLARE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349009-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - RINUNZIA ESPRESSA - FORMA SCRITTA - NECESSITA - RINUNZIA TACITA - ESIGENZA DI FORMA PARTICOLARE - INSUSSISTENZA.*

A norma dell'art 1350 cod civ, relativo alla Forma del contratto, per la rinunzia espressa all'usucapione di un diritto reale su beni immobili, e necessaria la Forma scritta 'ad substantiam'. Invece, per la rinunzia tacita, prevista dal combinato disposto degli artt 1165, relativo alle norme sulla prescrizione, e 2937 cod civ, relativo alla rinunzia alla prescrizione, non e configurabile l'esigenza di alcuna Forma particolare, essendo sufficiente qualunque 'fattò incompatibile con la volonta di valersi della prescrizione, sia estintiva che acquisitiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)