Sez. 1, Ordinanza n. 35680 del 21/12/2023 (Rv. 669811 - 01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Procedimento di rendiconto - Amministrazione di sostegno - Applicabilità - Partecipazione necessaria del P.M. - Esclusione. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto
nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cod. Civ. art. 385, Cod. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)