Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022 (Rv. 664215 - 01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Approvazione del rendiconto finale - Impugnazione davanti al tribunale in sede contenziosa - Fondamento - Disciplina.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE
La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.
Cod. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)