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Sez. L, Sentenza n. 23388 del 17/07/2026 (Rv. 679614-01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 118 della l. n. 107 del 2015 - Natura -Atto normativo - Insussistenza - Atto unilaterale amministrativo o negoziale - Sussistenza - Conseguenze - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Inammissibilità - Denuncia sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679614-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

Il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 118, della l. n. 107 del 2015, al fine di individuare gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova, non ha natura normativa-regolamentare, difettando dei requisiti previsti dall'art. 17 della l. n. 400 del 1988, bensì quella di atto unilaterale amministrativo o negoziale, sicché non può esserne denunciata la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la loro interpretazione, quale apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 16/08/2022 num. 226, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)