Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008 (Rv. 603822 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Circolari ministeriali - Natura di atto normativo - Esclusione - Fonti di diritti o di obblighi - Esclusione - Atti unilaterali - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione della circolare da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Esclusione - Denunciabilità sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Sussistenza.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell'amministrazione finanziaria, che non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)