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Sez. 3, Sentenza n. 2255 del 06/06/1975 (Rv. 376057 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - NATURA - NORMATIVA SULLA NOTIFICAZIONE DEI DECRETI INGIUNTIVI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376057-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - NATURA - NORMATIVA SULLA NOTIFICAZIONE DEI DECRETI INGIUNTIVI - INAPPLICABILITA.*

Il decreto previsto dall'art 24 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, con il quale il giudice istruttore provvede alla liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico ed indica la parte tenuta a corrispondere il compenso stesso, per il suo contenuto, per l'effetto giuridico che e destinato a produrre e per la individuazione del destinatario dell'ordine di pagamento, costituisce un provvedimento speciale a carattere monitorio, inquadrabile nella categoria dei provvedimenti emessi in via provvisoria in determinate situazioni meritevoli di urgente, particolare tutela. Esso, peraltro, non puo essere parificato, ad ogni effetto, nella regolamentazione processuale, alla disciplina propria dei decreti ingiuntivi, prevista dagli art 633 e seguenti cod proc civ. in particolare, non puo applicarsi al decreto di cui al citato art 24 la sanzione di inefficacia, che l'art 644 cod proc civ prevede per la mancata notificazione, nel termine di quaranta giorni, dei decreti ingiuntivi. (V 1509/66, mass n 323000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)