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Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 08/06/1966 (Rv. 323000 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE- AUSILIARI DEL GIUDICE IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - DECRETO - EQUIPARABILITA AI DECRETI INGIUNTIVI - LIMITI - ASSOGGETTABILITA AD OPPOSIZIONE - NOTIFICA ENTRO QUARANTA GIORNI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323000-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE- AUSILIARI DEL GIUDICE IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - DECRETO - EQUIPARABILITA AI DECRETI INGIUNTIVI - LIMITI - ASSOGGETTABILITA AD OPPOSIZIONE - NOTIFICA ENTRO QUARANTA GIORNI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

I decreti previsti dagli artt.65 cod. proc. civ., 24 e 52 delle Disposizioni di attuazione - con i quali il giudice provvede alla liquidazione dei compensi spettanti, rispettivamente, ai custodi dei beni pignorati o sequestrati, ai consulenti tecnici e agli ausiliari di cui all'art.68 del codice e indica la parte tenuta a corrispondere i compensi stessi - per il loro contenuto, per l'effetto giuridico che sono destinati a produrre e per l'individuazione del destinatario dell'ordine di pagamento, costituiscono dei provvedimenti speciali a carattere monitorio, inquadrabili nella categoria dei provvedimenti emessi, in via provvisoria, in determinate situazioni meritevoli di urgente e particolare tutela. Essi, se sono assimilabili ai decreti ingiuntivi disciplinati dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. per quanto riguarda la loro impugnabilita mediante opposizione degli interessati, non possono dirsi equiparati, ad ogni effetto, nella loro regolamentazione processuale, ai decreti di ingiunzione e, in particolare, non sono soggetti alla sanzione di inefficacia comminata dall'art.644 cod. proc. civ. per la mancata notificazione, nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia, dei decreti ingiuntivi. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)