Sez. U, Sentenza n. 6311 del 22/06/1990 (Rv. 467929 - 01)
GUERRA - OCCUPAZIONE BELLICA - TERRITORIO NAZIONALE - TERRITORI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA - INDENNIZZO PER LA PERDITA DI BENI IN ESSI UBICATI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1325 DEL 1956 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
GUERRA - OCCUPAZIONE BELLICA - TERRITORIO NAZIONALE - TERRITORI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA - INDENNIZZO PER LA PERDITA DI BENI IN ESSI UBICATI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1325 DEL 1956 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'indennizzo per la perdita di beni nei territori ceduti alla Jugoslavia in attuazione del trattato di pace, il diritto del proprietario espropriato di adire il giudice ordinario non trova ostacolo nell'inutile decorso del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 7 della legge 8 novembre 1956 n. 1325 per il ricorso al ministro del tesoro avvero le determinazioni dell'apposita commissione, considerato che tale rimedio integra un ricorso gerarchico (sia pure atipico), di natura facoltativa, sicché il suo mancato esperimento non può implicare decadenza dall'Azione giudiziaria, in difetto di espressa disposizione.*
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1949 num. 1064 art. 5, Legge 08/11/1956 num. 1325 art. 4, Legge 08/11/1956 num. 1325 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)