Sez. U, Sentenza n. 11436 del 18/11/1997 (Rv. 510078 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Territori ceduti all'ex Jugoslavia - Indennizzo per la perdita di beni in essi ubicati - Diritto soggettivo del privato - Conseguenza - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
I privati che hanno chiesto allo Stato italiano l'indennizzo previsto da leggi susseguitesi nel tempo (tra cui la legge n. 1050 del 1954), per i propri beni siti in Jugoslavia e persi in dipendenza del trattato di pace del 1947, sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo, rispetto al quale l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1954 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)