Sez. U, Sentenza n. 1561 del 18/09/1970 (Rv. 347442 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
Per affermare la giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo non e sufficiente tener conto della qualificazione (soggettiva) data dall'attore all'interesse di cui si domanda la tutela, o del fatto che si neghi in radice il potere di cui l'atto impugnato costituisce la estrinsecazione, o si sostenga piuttosto che la questione concerne il modo di Esercizio del potere, ma occorre invece qualificare giuridicamente la questione prospettata, tenendo conto delle deduzioni formulate e dei termini in cui essa risulta concretamente impostata, al fine di stabilire se, in rapporto ad essi e con riferimento alla disciplina legale della materia, l'interesse individuale che si assume leso sia in realta configurabile, obiettivamente, come diritto soggettivo o come interesse legittimo. Piu specificamente, nel caso di atto destinato ad incidere sopra un diritto soggettivo, bisogna domandarsi se la situazione allegata, considerata in astratto e in via ipotetica, si profili effettivamente tale da implicare la Mancanza di presupposti che condizionano la esistenza del potere, ovvero la mera inosservanza di prescrizioni e di limiti che si coordinano al fine di tutela dell'interesse pubblico ed ineriscono al modo di Esercizio del potere. (nella specie, il Presidente della giunta regionale sarda, in base alla legge regionale n 39 del 1956, secondo la quale dovevano essere dichiarati estinti i diritti esclusivi di pesca sulle acque interne pubbliche e lagunari della Sardegna ancorche appartenenti al Demanio marittimo, aveva disposto con suo decreto l'impossessamento alla regione dei diritti di pesca spettanti ad alcuni condomini sul compendio immobiliare denominato ' stagni di cabras', cosi esercitando i poteri che la predetta legge regionale gli attribuiva. I destinatari del provvedimento erano insorti contro di esso assumendo, tra l'altro, che, pur essendo titolari di un diritto di pesca, del quale per tuziorismo avevano ottenuto il riconoscimento nel 1932, in realta esercitavano la pesca quali proprietari degli stagni, la demanialita dei quali doveva essere esclusa. Il consiglio di stato aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione, assumendo che si verteva in materia di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprieta. La suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del consiglio di stato, considerando che non poteva escludersi affatto che i predetti stagni rientrassero nel Demanio marittimo (la questione essendo ancora sub judice), con la conseguente Estinzione, in virtu della legge regionale n 39 del 1956, dei diritti di pesca riconosciuti autonomamente ai ricorrenti, e che la contestazione, pertanto, non verteva in realta sull'esistenza del potere di dichiarare detta Estinzione, sibbene sul presupposto di Esercizio del potere medesimo). (V 1999'67 mass n 329027, 2111'65, 593'65, 179'63).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 02/03/1956 num. 39 art. 1, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)