Sez. U, Sentenza n. 1999 del 28/07/1967 (Rv. 329027 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NATURA INTRINSECA DELLA PRETESA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NATURA INTRINSECA DELLA PRETESA.*
Agli effetti della distinzione tra le competenze giurisdizionali del giudice ordinario e di quello amministrativo, non e dalla semplice prospettazione della questione giuridica che deve giudicarsi della natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo da attribuire alla situazione dedotta in giudizio- tale distinzione deve essere fatta attraverso la ricerca della natura intrinseca, reale e sostanziale, della pretesa fatta valere in giudizio e questa ricerca deve condursi mediante l'esame in astratto del petitum e della causa petendi, in se considerati e tra loro integrati, senza che in proposito possono avere Rilevanza assorbente riconoscimenti e tesi giuridiche prospettate dalle parti in causa.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)