diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10650 del 29/10/1997 (Rv. 509353 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Nullità - Dichiarazione con sentenza passata in giudicato - Sostituzione dell'atto nullo con altro valido - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509353-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La amministrazione finanziaria non può emettere avviso di accertamento dei redditi in sostituzione di altro avviso nullo perché privo della indicazione dell'aliquota applicata e la cui nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato, presupponendo la sostituzione dell'atto nullo con altro valido la caducazione d'ufficio del primo atto e, quindi, la conclusione della controversia da esso sorta per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)