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Sez. 5, Sentenza n. 16792 del 27/11/2002 (Rv. 558772 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Adozione di avviso di accertamento "nuovo" - Pretesa tributaria nuova - Sostituzione - Portata - Caducazione d'ufficio del precedente avviso - Controversia relativa - Cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558772-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'integrazione o la modificazione in aumento del primitivo accertamento, che, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiede l'adozione di un nuovo avviso di accertamento, il quale, integrando una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella originaria, si aggiunge a, ovvero (come, espressamente, nella specie) sostituisce quello precedente. Ne deriva, nell'ipotesi di sostituzione, non soltanto l'emanazione di un atto "nuovo" a seguito di riesame dei fatti posti a fondamento del primo, ma altresì la caducazione d'ufficio del precedente avviso, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse ad una decisione relativa ad un atto - il primo avviso - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo esclusivamente al nuovo accertamento che lo ha sostituito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)