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Sez. 3, Sentenza n. 4207 del 19/12/1975 (Rv. 378561 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - INGIUNZIONE AL DEBITORE DI ASTENERSI DA ATTI DISPOSITIVI DEI BENI - ABBREVIATA DICHIARAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IDONEITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DEL CREDITORE PRESSO SE STESSO - INTIMAZIONE A SE STESSO QUALE TERZO DEBITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378561-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - INGIUNZIONE AL DEBITORE DI ASTENERSI DA ATTI DISPOSITIVI DEI BENI - ABBREVIATA DICHIARAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IDONEITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DEL CREDITORE PRESSO SE STESSO - INTIMAZIONE A SE STESSO QUALE TERZO DEBITORE - SUFFICIENZA.*

L'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione, prevista dall'art 492 cod proc civ come necessaria per i vari tipi di pignoramento, e il mezzo idoneo per portare a conoscenza del debitore, ad opera dell'ufficiale giudiziario, la natura e le formalita del relativo atto; tale ingiunzione, pero, puo derivare anche da un'abbreviata dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, attraverso la quale il debitore abbia precisa notizia che determinati suoi beni sono assoggettati all'espropriazione, con il correlativo suo Obbligo di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a lui pignorati. In particolare, nel caso di pignoramento che il creditore procedente operi presso se stesso, ex art 543 cod proc civ, di un credito del debitore esecutato, tale ingiunzione e connaturata, nei suoi effetti, all'intimazione che il creditore fa a se stesso, quale terzo debitore, di non disporre delle cose del debitore esecutato in suo possesso senza ordine del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)