Sez. 3, Sentenza n. 5268 del 16/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142194 - 01
PROVA PENALE - ANONIMI - DIVIETO DI UNIONE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - INDAGINI SUL CONTENUTO DELL'ANONIMO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - ANONIMI - DIVIETO DI UNIONE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - INDAGINI SUL CONTENUTO DELL'ANONIMO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art 141 cod proc pen, non preclude al giudice la facolta di disporre indagini in merito al contenuto di una lettera o di una telefonata anonima e di utilizzare i risultati delle disposte indagini come legittima fonte di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)