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Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 12/12/1978 (Rv. 395702 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - PROVE - CERTIFICATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395702-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - PROVE - CERTIFICATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA - RILEVANZA - LIMITI.*

Anche nell'indagine sullo stato di separazione di fatto dei coniugi e sulla durata del suo protrarsi, al fine della pronuncia di divorzio secondo la previsione di cui all'art 3 n 2 lett b della legge 1 dicembre 1970 n 898, i certificati anagrafici di residenza non possono assumere valore probatorio decisivo e vincolante, in ordine alla corrispondenza alla realta obiettiva delle annotazioni in essi riportate, in quanto vengono redatti secondo iscrizioni nei registri basate sulle dichiarazioni delle parti, e non implicanti controlli costanti su detta corrispondenza. (V 180/73, mass n 361967).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)