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Sez. 1, Sentenza n. 180 del 18/01/1973 (Rv. 361967 - 01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - CERTIFICATI ANAGRAFICI - VALORE DI ATTI PUBBLICI FEDEFACIENTI - INSUSSISTENZA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361967-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - CERTIFICATI ANAGRAFICI - VALORE DI ATTI PUBBLICI FEDEFACIENTI - INSUSSISTENZA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*

I certificati amministrativi, fra cui quelli anagrafici, non assurgono al valore di Atti pubblici facenti fede sino a querela di falso. Se essi concernono annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla pa, hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente alla esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, ma non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realta oggettiva, e possono pertanto concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria. (V 403/65; 2423/63; 304/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)