Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 16/09/2005 (Rv. 584715 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Parti necessarie - Individuazione - Terzo autore della dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. - Parte necessaria - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione resa da Amministrazione dello Stato - Notifica dell'ordinanza di assegnazione all'Avvocatura erariale - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata con espropriazione presso terzi, sono parti necessarie solo i creditori ed il debitore esecutato, mentre il terzo pignorato rimane estraneo al processo esecutivo, cosicchè, qualora la dichiarazione sia stata resa da un ufficio dell'Amministrazione statale, quest'ultima non è parte del giudizio, con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione non deve essere notificata all'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, relativa a dichiarazione di terzo positiva resa dal Provveditorato dei Lavori Pubblici e asseritamente oggetto di equivoco da parte del Pretore, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'Amministrazione ricorrente)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)