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Sez. 3, Sentenza n. 11558 del 25/07/2003 (Rv. 569275 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Terzo pignorato - Parte necessaria del giudizio di opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Nella qualità di debitore del debitore esecutato - Configurabilità - Nella qualità di custode del bene pignorato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569275-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria perché per assumere tale qualità deve avere interesse all'accertamento della estinzione del suo debito - come nel caso il cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia respinto l'istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l'inoppugnabilità di detta ordinanza - per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell' ordinanza di assegnazione, se non ne è stata sospesa l' efficacia a seguito dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)