Sez. 3, Sentenza n. 11346 del 16/10/1992 (Rv. 478990 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Provvedimenti temporanei | Vizi - Impugnazione mediante opposizione degli atti esecutivi - Condizioni - Autorizzazione dell'ufficiale giudiziario a nominare il custode dei beni mobili - Provvedimento del pretore emanato dopo l'esecuzione del rilascio di un immobile - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. III Cost. - Esclusione.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - Provvedimenti temporanei
I vizi dei provvedimenti adottati dal pretore, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., per rimuovere o superare le difficoltà che sono sorte o possono sorgere nel corso di una esecuzione per consegna, o rilascio, possono essere rilevati con l'opposizione agli atti esecutivi solo nel caso in cui influiscano sulla validità dell'atto esecutivo con il quale il creditore è stato immesso nel possesso dei beni e nell'ambito, quindi, nell'opposizione contro questo atto, dovendo, in mancanza, negarsi una autonoma rilevanza delle irregolarità dei predetti provvedimenti (non impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. perché non aventi contenuto decisorio). Pertanto, non può essere impugnato con il ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, su istanza di parte, il pretore, dopo l'esecuzione del rilascio di un immobile, autorizza l'ufficiale giudiziario alla nomina di un custode dei beni mobili che vi si trovino, con potere di trasportarli altrove, salva restando la proponibilità delle questioni inerenti alla legittimità di questo provvedimento nel giudizio di cognizione sul diritto del custode al compenso a seguito dell'opposizione, a norma dell'art. 53 disp. att. cod. proc. civ., al decreto di liquidazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)