Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 05/03/1990 (Rv. 465665 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE - EFFETTI - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVO ALL'1 DICEMBRE 1974 - MAGGIORAZIONE - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE - EFFETTI - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVO ALL'1 DICEMBRE 1974 - MAGGIORAZIONE - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
Nel caso di tardiva iscrizione a ruolo di soppresse imposte dirette, la maggiorazione di cui all'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 e gli interessi di cui all'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 trovano applicazione, nel concorso dei prescritti presupposti, rispettivamente, per il ritardo verificatosi fino al 31 dicembre 1973 e per quello successivo a tale data, considerando che dette Disposizioni regolano prestazioni di tipo risarcitorio collegate all'inadempimento del contribuente, sicché ciascuna opera per il comportamento posto in essere nel periodo della sua vigenza. (V 9329/87, mass n 456507; (V 4220/87, mass n 452974).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)