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Sez. U, Sentenza n. 6559 del 29/07/1987 (Rv. 454814 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DEI DISPERSI IN GUERRA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER MANCATO GODIMENTO DI BENEFICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454814-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DEI DISPERSI IN GUERRA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER MANCATO GODIMENTO DI BENEFICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla controversia inerente al rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, quale quello intercorso con l'associazione nazionale per le famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, prima della sua trasformazione in ente di diritto privato (disposta con d.P.R. 31 marzo 1979) deve essere affermata anche con riguardo alla domanda del dipendente di risarcimento del danno per il mancato godimento di benefici, ove la relativa pretesa trovi titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, in quanto fondata sulla denuncia dell'inosservanza dell'associazione ai suo doveri di datore di lavoro (nella specie, mancato inoltro delle istanze per la "ricongiunzione dei servizi" e mancato collocamento a riposo con le agevolazioni previste in favore degli "ex" combattenti). (V 1162/84, mass n 433297).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)