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Sez. U, Sentenza n. 1162 del 16/02/1984 (Rv. 433297 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433297-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

La legge 20 marzo 1975 n. 70 sulla riforma del parastato, la quale include l'associazione nazionale per le famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra fra gli enti sottratti alla soppressione disposta con la legge medesima, comporta che all'associazione stessa, anche per il periodo antecedente, deve essere riconosciuta la qualità di ente pubblico non economico, fino alla data della sua trasformazione in ente di diritto privato, disposta con d.P.R. 31 marzo 1979, su parere della commissione prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro intercorso con detta associazione prima di quella trasformazione, e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti. (Conf 146/81, mass n 410543).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)