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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 26/02/2008 (Rv. 602394 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 - Facoltà del ricorso all'arbitro unico - Mancato rispetto del termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione - Adesione della P.A. - Conseguenze - Possibilità di eccepire successivamente il mancato rispetto del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602394-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia, laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni, poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 56, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 6, Contr. Coll. 13/11/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)