Sez. L, Sentenza n. 19679 del 10/10/2005 (Rv. 583614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 - Interpretazione diretta da parte della Corte di cassazione - Previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi al collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Portata - Limiti - Natura irrituale del lodo - Configurabilità - Conseguenze in tema di impugnazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 - del quale la Corte può direttamente accertare il significato (art. 63, comma quinto, d.lgs. n. 165 del 2001) - va interpretato nel senso che: la previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001), è limitata solo all'individuazione dei collegi; tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi degli artt. 59 "bis", 69 e 69 "bis" del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora artt. 56, 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001) e 412 "ter" cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all'art. 59, comma settimo, d.lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall'art. 412 "quater"; dovendosi, invece, escludere - sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma - che le parti abbiano inteso far rivivere con il contratto quadro l'intero sistema delle impugnazioni riferibile all'art. 59 cit., destinato, secondo la previsione legislativa, a cessare di efficacia proprio con la contrattazione collettiva. Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi alla Corte d'appello, non essendo possibile la "traslatio iudici" al Tribunale competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 56, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 66, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)