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Sez. L, Sentenza n. 1485 del 06/03/1986 (Rv. 444860 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVA DOCUMENTALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444860-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PROVA DOCUMENTALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, previsto dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda soltanto quelle prove che impongono un'ulteriore attività istruttoria e perciò nulla osta a che in detta Sede possano essere prodotti dalle parti ed acquisiti nuovi documenti, sempreché questi siano stati già indicati, a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. richiamato dal successivo art. 434, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. (Conf 5962/83, mass n 430788; (Conf 5095/80, mass n 408951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)