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Sez. L, Sentenza n. 5316 del 16/06/1987 (Rv. 453899 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453899-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

In Sede di appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti, sempreché siano stati indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in quanto l'ammissione degli stessi (che sono prove costituite) non nuoce (come, invece, l'ammissione di prove costituende) alla celerità del giudizio. (Conf 1567/86, mass n 441941; (Conf 1485/86, mass n 444860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)