Sez. 1, Sentenza n. 4597 del 22/05/1997 (Rv. 504633 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione di udienza - Deposito, nei dieci giorni successivi, del ricorso, del decreto e degli atti - Obbligatorietà - Inadempimento - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Nuova successiva udienza fissata con obbligo di nuova notifica - Mancato rispetto dei termini originari di deposito - Rilevanza - Esclusione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
La disposizione di cui all'art. 2 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), la quale, in tema di disciplina dei ricorsi in materia di ineleggibilità degli organi delle amministrazioni comunali, prevede, fra l'altro, che, nei dieci giorni successivi alla data di notificazione del ricorso (e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza), il ricorrente debba, a pena di decadenza, depositare, in cancelleria, la copia del ricorso e del decreto notificati, nonché tutti gli atti e documenti del processo (adempimento il quale si rende comprovabile solo attraverso l'attestazione del cancelliere, e la cui violazione comporta la improcedibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è suscettibile di sanatoria in virtù del comportamento del resistente), esplica la sua operatività esclusivamente con riguardo alla prima udienza fissata per la trattazione, e non anche in relazione ad ulteriori successive udienze alle quali la trattazione venga, per qualsiasi ragione, differita, quand'anche con ordine di provvedere a nuova notificazione.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 2, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)