Sez. 4, Sentenza n. 7196 del 22/05/1985 Ud. (dep. 16/07/1985) Rv. 170117 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA FATTA PERSONALMENTE DALL'IMPUTATO O DAL SUO PROCURATORE SPECIALE - OBBLIGATORIETÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA FATTA PERSONALMENTE DALL'IMPUTATO O DAL SUO PROCURATORE SPECIALE - OBBLIGATORIETÀ.*
Il procedimento previsto dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 esige, quale indispensabile presupposto, una richiesta formale e inequivoca formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di un suo procuratore speciale cui, all'uopo, espressamente abbia conferito il relativo potere. (nella fattispecie è stata annullata la sentenza del pretore che aveva accolto la richiesta formulata dal difensore dell'imputato). (V mass n 165932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)