Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 30/05/1963 (Rv. 262187 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO DA PARTE DI DIFENSORE SPROVVISTO DI MANDATO - INESISTENZA DELL'ATTO - SUCCESSIVO RILASCIO DI MANDATO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO DA PARTE DI DIFENSORE SPROVVISTO DI MANDATO - INESISTENZA DELL'ATTO - SUCCESSIVO RILASCIO DI MANDATO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*
L'atto di appello, sottoscritto da un procuratore non munito della necessaria procura per quella fase del giudizio, deve considerarsi giuridicamente inesistente e tale invalidita non puo ritenersi sanata dal rilascio del mandato al procuratore in epoca successiva alla notifica e posteriore alla iscrizione della causa a ruolo ad opera delle altre parti, se al momento del rilascio era gia decorso il termine per appellare. (V 1146/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)