Sez. 1 - , Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022 (Rv. 665636 - 02)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente prosciolto le spese di giudizio ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 639 del 1996 - Applicabilità ai soli giudizi di responsabilità iniziati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 543 del 1996 - Irretroattività della norma - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE
In tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, la norma di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 - convertito con modifiche dalla l. n. 639 del 1996 - la quale stabilisce, novellando l'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994, che in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, non ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)