Sez. L, Sentenza n. 15054 del 04/07/2007 (Rv. 598388 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente prosciolto le spese di giudizio, in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 639, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - Applicabilità ai soli giudizi di responsabilità iniziati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 543 del 1996 - Irretroattività della norma - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, la norma di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, la quale stabilisce che, in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come novellato dal predetto art. 3, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, non ha efficacia retroattiva e si applica, quindi, ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)