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Sez. 5 - , Sentenza n. 1437 del 25/01/2021 (Rv. 660300 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Reddito di impresa - Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione - Nullità - Sussistenza - Natura di promessa di pagamento - Esatto adempimento dell’obbligazione - Obbligo del creditore di restituire l’importo del titolo portato all’incasso - Rilevanza - Effetto di accrescimento del reddito imponibile e di iscrizione tra i componenti positivi del reddito - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660300-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO

In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, nè deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)