diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35192 del 30/11/2022 (Rv. 666424 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO | Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni. TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666424-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO

L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 100, Cod. Civ. art. 1992, DPR 26/10/1972 num. 647 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 647 all. A art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)