Sez. 6, Sentenza n. 539 del 17/02/1998 Cc. (dep. 21/05/1998) Rv. 210754 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Specificità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Carattere - Inidoneità dell'atto a dare vita al giudizio di impugnazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art.581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del "thema decidendi".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)