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Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 21/05/1975 (Rv. 375723 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEL PORTATORE GIRATARIO CONTRO IL PROPRIO GIRANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375723-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEL PORTATORE GIRATARIO CONTRO IL PROPRIO GIRANTE - CONDIZIONI.*

Il portatore giratario della cambiale, per potere agire ex causa contro il proprio girante, deve mettere quest'ultimo in grado di agire cambiariamente verso il proprio debitore, e percio non solo deve restituirgli la cambiale, ma deve restituirgliela impregiudicata, ossia idonea a servire come titolo valido per l'Esercizio delle azioni cambiarie che possono competergli contro il debitore stesso. Sicche, qualora il detto giratario abbia, per inattivita, lasciato prescrivere l'Azione cambiaria, egli non puo esperire l'actio ex causa neppure contro il proprio girante-prenditore il quale, in tal caso, riceverebbe un titolo pregiudicato, inidoneo all'Esercizio dell'Azione cambiaria che gli sarebbe altrimenti spettata. Il pregiudizio, avendo riferimento al titolo, consiste nell'inidoneita dello stesso a fungere da strumento per l'utile Esercizio delle azioni cambiarie che possono competere al girante del medesimo, e non puo ritenersi eliminato o insussistente sol perche il debitore principale versi, per avventura, in istato di insolvenza. (V 2152/70, mass n 348288).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)