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Sez. 2, Sentenza n. 3998 del 08/09/1976 Ud. (dep. 19/03/1977) Rv. 136945 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - LIMITE AL DIRITTO DI CRITICA COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - FATTO DEGRADANTE E VITUPEREVOLE, PRIVO DI CERTEZZA, ATTRIBUITO ALLA ISTITUZIONE CRITICATA AL FINE DI DEPRIMERNE LA FIDUCIA PUBBLICA - SUSSISTENZA DI REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136945-01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA INTERNA DELLO STATO - VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE - LIMITE AL DIRITTO DI CRITICA COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - FATTO DEGRADANTE E VITUPEREVOLE, PRIVO DI CERTEZZA, ATTRIBUITO ALLA ISTITUZIONE CRITICATA AL FINE DI DEPRIMERNE LA FIDUCIA PUBBLICA - SUSSISTENZA DI REATO - FATTISPECIE.*

Il diritto di criticare impunemente, a norma degli artt 51 cod pen e 21 cost, il funzionamento delle pubbliche istituzioni, che la legge penale con l'art 290 cod pen vuole proteggere da condotte che ne sviliscano il senso di autorita e prestigio necessari perche esse possano svolgere il loro compito, non ha carattere assoluto sia per quanto concerne il modo di Esercizio, sia per quanto attiene l'ambito sostanziale della espressione di censura o di biasimo. Esula da tale ambito il dare per certo, anche sulla scia di interpretazioni profilate da settori della pubblica opinione e da loro esponenti politici ed organi di informazione, un fatto degradante e vituperevole, privo di ogni crisma di certezza, facendone discendere per l'istituzione cui esso venga attribuito, qualificazioni dispregiative inducenti al discredito, al disprezzo ed allo svilimento dell'istituzione criticata. In tal caso, infatti, la critica manca del suo essenziale presupposto, che e dato dalla attendibilita del comportamento criticato e si traduce nell'attribuire puramente e semplicemente all'istituzione protetta un fatto idoneo a deprimere la fiducia pubblica in essa riposta. (fattispecie relativa a ciclostilato in cui, previa descrizione della morte dell'editore feltrinelli come assassinio di stato, il governo veniva qualificato assassino e fuorilegge; a comizi nei quali veniva attribuito alla polizia la collusione con i fascisti e di avere programmaticamente ammazzato centonovantadue proletari, venivano qualificati gli appartenenti alla stessa come squadristi in divisa e la polizia come assassina).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)