Sez. 3, Sentenza n. 4089 del 09/09/1978 (Rv. 393702 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - OMESSO RICORSO A TALE PROCEDURA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI PROVA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE SULL'ESISTENZA DEI DIFETTI DELLA COSA - DINIEGO ED ESCLUSIONE DEI DIFETTI IN BASE A PRESUNZIONI - ILLEGITTIMITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - OMESSO RICORSO A TALE PROCEDURA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI PROVA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE SULL'ESISTENZA DEI DIFETTI DELLA COSA - DINIEGO ED ESCLUSIONE DEI DIFETTI IN BASE A PRESUNZIONI - ILLEGITTIMITA.*
Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall'art 1513 cod civ, costituisce una mera facolta e non un Onere dell'acquirente: ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non puo giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall'acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta. (V 1049/71, mass n 351063; (V 2349/69, mass n 341773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)